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Infortunio in itinere e dipendenti pubblici

09.05.2025 Niente indennità INAIL per inabilità temporanea assoluta.




Infortunio in itinere, niente indennità INAIL per inabilità temporanea ai dipendenti pubblici.

Con l’”infortunio in itinere”, l’INAIL estende la tutela per il rischio lavorativo anche ai lavoratori che subiscono un incidente nel tragitto tra casa e lavoro per poter svolgere la loro attività lavorativa. La circolazione stradale, con i vari pericoli che comporta, viene pertanto considerata come una sorta di rischio generico al quale è esposto il lavoratore anche al di fuori dei luoghi di lavoro.

Nel caso in cui l’incidente stradale subito nel percorso casa lavoro o viceversa , abbia comportato al lavoratore uno stato di inabilità temporanea assoluta, la legge prevede che la normale retribuzione (o una percentuale di essa) venga corrisposta dal datore di lavoro per i primi quattro giorni e per i giorni successivi dall’INAIL. In poche parole l’INAIL riconosce e paga appunto una indennità giornaliera che va ad integrare la busta paga.

I dipendenti pubblici però non hanno diritto a percepire l’indennità per l’inabilità temporanea assoluta e questo è stato stabilito dalla Corte di Cassazione (sent. N. 21325 del 14/9/2017) in quanto nel periodo di assenza dal lavoro a causa dell’infortunio, percepiscono già per intero la loro normale retribuzione da parte del datore di lavoro.

Dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 12325 del 14/9/2017:

“Da ciò si evince che l’erogazione dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea da parte dell’INAIL è esclusa per i dipendenti statali, anche perché gli stessi durante il periodo di astensione dal lavoro, dovuto ad infortunio, percepiscono per intero la normale retribuzione dal datore di lavoro, (v. in tal senso Cass. sez. lav. n. 11737/2016). In effetti, l’indennità giornaliera per invalidità temporanea costituisce una prestazione economica, a carattere assistenziale, diretta ad assicurare al lavoratore i mezzi di sostentamento finché dura l’inabilità che impedisce totalmente e di fatto all’infortunato di rendere le sue prestazioni lavorative, per cui tale finalità viene meno se il lavoratore percepisce per intero la retribuzione nello stesso periodo.”



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