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INPS e INAIL . Il diritto di surroga

08.11.2024 Il diritto di surroga nel sinistro stradale da parte di INPS o INAIL




Quando una persona riporta delle lesioni come conseguenza di un incidente stradale, anche nei casi in cui non si arrivi ad avere postumi di invalidità permanente, la stessa potrebbe doversi assentare dal posto di lavoro per un periodo di inabilità temporanea durante il quale non potrà svolgere la sua consueta attività lavorativa, subendo quindi un danno di tipo patrimoniale (perdita di una parte di retribuzione). In questi casi intervengono quegli enti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS o INAIL.

L’INAIL in particolare interviene quando si tratti di infortuni in itinere, cioè incidenti accaduti durante l’orario di lavoro o nel normale tragitto casa lavoro e viceversa.

Questi enti provvedono a corrispondere al lavoratore, secondo diverse modalità, una quota della retribuzione spettante, mentre un’altra è a carico del datore di lavoro. Quindi, in definitiva, questi enti provvedono ad “integrare” la busta paga che subirebbe invece una riduzione a causa della mancanza di prestazione di attività lavorativa da parte del dipendente.

Ma allora, in questi casi chi rimborsa INPS o INAIL per le somme pagate al lavoratore?

Deve farlo ovviamente chi ha causato l’incidente stradale dal quale sono derivate le lesioni a carico del lavoratore. Infatti questi enti subiscono una perdita economica rappresentata dalle somme che versano al lavoratore o al datore di lavoro e quindi hanno il diritto di rivalersi nei confronti di chi è responsabile del sinistro stradale.

Nasce da qui il diritto di “surroga”. La surroga o surrogazione può essere quindi considerata come una sorta di rimborso o rivalsa, di una somma già pagata in precedenza. L’art. 1916 del Codice Civile chiarisce che “l’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili”.

In questi casi l’”assicuratore” (INPS o INAIL)  che ha provveduto a pagare l’indennità dovuta al danneggiato ha possibilità di esercitare il diritto di surroga (… è surrogato nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili ) per rivalersi sui responsabili civili del fatto. Nell’incidente stradale, molto spesso la rivalsa avviene nei confronti della Compagnia di assicurazione (assicurazione obbligatoria RCA) di chi ha provocato i danni. In definitiva la “surroga” trasferisce all’ente che gestisce assicurazioni sociali obbligatorie (INAIL, INPS) i diritti al risarcimento che spettano all’assicurato / danneggiato nei confronti del responsabile.

Attenzione però, questo diritto al risarcimento non è illimitato, ma può essere richiesto solo fino all’ammontare delle somme pagate dall’ente assicuratore.

Nel caso del sinistro stradale, questo diritto di surroga per poter essere esercitato prevede che l’erogazione della prestazione previdenziale (indennità, assegno vitalizio) sia stata causata da un fatto illecito commesso da terzi e che il danneggiato non sia responsabile.



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