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Risarcimento per la perdita dell'animale domestico

20.12.2020 Sentenza del Tribunale di Venezia




Il cane è il miglior amico dell'uomo. Questo modo di dire, assume anche una rilevanza giuridica perché chi gli fa del male o peggio ancora ne determina la morte può essere chiamato a risarcire il danno per la sofferenza patita dal suo proprietario. Così si è espressa la seconda sezione civile del Tribunale di Venezia con sentenza emessa il 17 dicembre 2020.

Il fatto è successo il 4 settembre del 2016 quando un automobilista usciva da un agriturismo a velocità sostenuta, andando ad investire un cane di piccola taglia proprio vicino al cancello. A causa delle ferite riportate e malgrado le cure del veterinario, l'animale moriva poco dopo.  I due proprietari del cane chiamavano quindi in causa il conducente dell'autovettura chiedendo il risarcimento dei danni e hanno ottenuto ragione dal Tribunale, che ha riconosciuto ad entrambi un risarcimento di 5.000 euro a testa oltre al risarcimento delle spese del veterinario.

Secondo quanto scritto nelle motivazioni della sentenza, il Tribunale ritiene di condividere l'orientamento giurisprudenziale più recente secondo il quale, rilevando l'evoluzione della coscienza sociale sul rapporto con gli animali domestici d'affezione ha in più occasioni riconosciuto la risarcibilità del danno in questione. Il giudice ha pertanto accolto la domanda di risarcimento del pregiudizio non patrimoniale per la perdita dell'animale dovuta al fatto illecito del conducente dell'auto. Nel caso di specie sarebbe stata rilevata, attraverso la ricostruzione del sinistro, la condotta imprudente della parte convenuta che ha determinato la morte del cane e la prova del legame affettivo dei due proprietari, secondo quanto evidenziato dalle prove testimoniali e dalla documentazione presentata che fanno inoltre presumere la sofferenza e il dolore patiti  per la perdita improvvisa.

Questa sentenza ribadisce per certi aspetti quella del Tribunale di Pavia del 16 settembre 2016, la quale affermava che anche se la perdita di un animale domestico può non rappresentare un danno economico (nel caso di un cucciolo nato in casa e quindi privo di un valore economico particolare) va invece riconosciuto il danno non patrimoniale conseguente alla lesione di un interesse della persona umana alla conservazione di una sfera di integrità affettiva costituzionalmente protetta.



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