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Buca vicino a casa? Il risarcimento è possibile

30.07.2019 Cadono dal ciclomotore a causa di una buca vicino a casa




La Corte di Cassazione in una recente ordinanza entra nel merito del risarcimento dei danni causati dalla mancata manutenzione della sede stradale. 

Più precisamente della buca o della situazione di degrado del manto stradale in un luogo vicino a casa del danneggiato o ai luoghi che presumibilmente frequenta.

 

E' noto che affinché venga accolta una richiesta di risarcimento per la classica buca stradale, ma anche per altre situazioni di degrado che possano procurare danni ad un pedone o altro utente della strada, è necessario che tale situazione possa configurarsi come "insidia" o "trabocchetto".

In parole povere, che si tratti di una situazione che non era prevedibile o evitabile, che non era ben visibile e non ci si poteva aspettare che si trovasse proprio in quel posto.

Secondo questo metro di valutazione si potrebbe presumere che, in un luogo vicino alla propria abitazione o in luoghi frequentati abitualmente non si possa configurare la fattispecie di insidia o trabocchetto perché il danneggiato avrebbe dovuto essere a conoscenza della situazione di degrado o pericolo e quindi avrebbe potuto evitarlo con la normale prudenza. E proprio di "presunzione" si tratta secondo la Corte di Cassazione, ma che non può valere, da sola, a far appunto presumere la conoscenza da parte del danneggiato della situazione di pericolo e nel caso della classica buca, anche della sua precisa ubicazione. Il fatto va valutato in concreto unitamente a tutte le varie circostanze.

Nel caso concreto infatti, la Corte di Cassazione prende in esame il ricorso di due persone che chiedono il risarcimento dei danni al Comune di Scalea per essere caduti dal ciclomotore a causa di una buca in strada, coperta dall'acqua, vicino all'abitazione di uno dei due. Il giudice di primo grado accoglie la richiesta individuando la responsabilità dell'accaduto in capo al Comune come ente gestore della strada e quindi tenuto alla sua manutenzione. La Corte d'Appello invece ribalta la sentenza, ritenendo che il danneggiato alla guida del ciclomotore avrebbe dovuto moderare la velocità in quanto quel tratto di strada e la sua situazione di degrado erano vicini alla sua abitazione e quindi avrebbe dovuto essere consapevole dell'esistenza della buca.

La causa arriva in Corte di Cassazione che invece dà ragione ai danneggiati perché la Corte d'Appello aveva fondato la sua decisione sulla presunzione che il ciclomotore stesse procedendo a velocità non adeguata, ma senza fornire indicazioni sugli elementi dai quali avrebbe dedotto la velocità eccessiva del mezzo (tracce di frenata,  entità dei danni, ecc.).

Inoltre la presunta prevedibilità del pericolo è stata dedotta dalla vicinanza della buca all'abitazione di uno dei danneggiati. E' vero che la vicinanza della buca a luoghi conosciuti o frequentati può costituire un elemento per affermare che il danno poteva essere prevedibile e quindi evitabile, ma questo aspetto non può valere da solo a far presumere la conoscenza non solo della buca, ma anche della sua esatta ubicazione. Valutando invece le circostanze del caso concreto si è appurato che la strada era poco illuminata e che la buca era coperta dall'acqua caduta per la pioggia recente. Non prendere in esame queste circostanze  significa far gravare sul danneggiato una specie di obbligo non solo di conoscere le varie buche sulla strada, ma anche di ricordarsi l'esatta ubicazione visto che, nel caso concreto, queste non erano visibili perché coperte dall'acqua.

 

Corte di Cassazione civile sez. III n. 14908 del 31/05/2019  

 

Articolo inviato da "Assistudio" di Mirano (VE) del Gruppo Tutelarisarcimenti.it



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