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Trasportato senza cintura di sicurezza?

22.02.2019 In caso di incidente cosa succede




La recente ordinanza della Corte di Cassazione del 30 gennaio 2019 riconferma la corresponsabiltà del conducente in caso di lesioni subite dal trasportato che al momento del sinistro non indossava la cintura di sicurezza. Al pari del conducente del veicolo infatti, anche per i trasportati sussiste l’obbligo di indossare la cintura di sicurezza. In caso di incidente a causa del quale il terzo trasportato abbia subito delle lesioni, se quest’ultimo non indossava la cintura di sicurezza entra in campo una diversa valutazione delle responsabilità: oltre al trasportato, anche il conducente è sempre responsabile del mancato utilizzo di questo strumento finalizzato alla sicurezza della persona trasportata. Si profila quindi una corresponsabilità tra i due soggetti: l’uno, il trasportato, per non aver usato correttamente la cintura di sicurezza come previsto dalle norme vigenti, l’altro, il conducente, per aver permesso questa omissione.

Secondo quanto previsto dalle norme del Codice della Strada, il conducente, prima di mettere in circolazione il veicolo, deve accertarsi che questa avvenga nel rispetto ed osservanza delle norme di prudenza e sicurezza (in questo caso deve accertarsi che i trasportati abbiano allacciato la cintura di sicurezza), ma anche il passeggero che non si attiene a tali norme accetta i rischi del suo comportamento omissivo.

In ogni caso il mancato utilizzo da parte del trasportato della cintura di sicurezza non può comportare l’esclusione totale di un eventuale risarcimento per i danni subiti, sia perché trattandosi di danni fisici, il comportamento del trasportato non può intendersi come un consenso a subire una lesione, sia perché tale comportamento non esclude la responsabilità del conducente.

In concreto, il mancato uso della cintura da parte del trasportato può determinare una riduzione proporzionale della somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni subiti (che può essere generalmente , salvo casi specifici,ricondotta ad un 25 - 30% del totale), ma egli potrà richiedere a pieno titolo il risarcimento alla Compagnia di assicurazione del veicolo sul quale stava viaggiando, per la percentuale residua.

 

Per chi volesse approfondire tale argomento si rimanda alle ordinanze della Corte di Cassazione:

-Cassazione civile n. 4993 del 11.3.2004

Quindi, qualora la messa in circolazione dell’autoveicolo, in condizioni di insicurezza (e tale è la circolazione del veicolo, senza che il trasportato abbia “allacciato le cinture di sicurezza”), sia ricollegabile all’azione od omissione non solo del trasportato, ma anche del conducente (che prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che essa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza), fra costoro si è formato il consenso alla circolazione medesima con consapevole partecipazione di ciascuno alla condotta colposa dell’altro ed accettazione dei relativi rischi; pertanto si verifica un’ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell’azione produttiva dell’evento (diversa da quella in cui distinti fatti colposi convergano autonomamente nella produzione dell’evento). In tale situazione, a parte l’eventuale responsabilità verso i terzi, secondo la disciplina dell’art. 2054 c.c., deve ritenersi risarcibile, a carico del conducente del suddetto veicolo e secondo la normativa generale dell’art. 2043, 2056, 1227 c.c., anche il pregiudizio all’integrità fisica che il trasportato abbia subito in conseguenza dell’incidente, tenuto conto che il comportamento dello stesso, nell’ambito dell’indicata cooperazione, non può valere ad interrompere il nesso causale fra la condotta del conducente ed il danno, né ad integrare un valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili (cfr. Cassazione 1816/1982).” – Cassazione n. 4993 11 marzo 2004

 

-Cassazione civile n. 18177 del 28.8.2007

-Cassazione n. 2531 30 gennaio 2019



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