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Corte di Cassazione sentenza 1272/2018

24.1.2018 L'accertamento strumentale non è necessario per il riconoscimento della lesione

Rc auto,lesioni di lieve entità: la Corte di Cassazione ribadisce che l’accertamento strumentale non è indispensabile per il riconoscimento della lesione. Rimane insostituibile il ruolo del medico legale e l’esperienza dello specialista per stabilire l’esistenza della lesione e la percentuale ad essa ricollegabile. 

Con la recente sentenza del 19 gennaio 2018 n. 1272  della Corte di Cassazione  si ritorna a parlare del tema degli accertamenti strumentali in relazione al risarcimento per i danni da lesioni lievi (fino alla soglia del 9% di invalidità) derivanti da incidente stradale. Con questa sentenza, la Corte ribadisce un orientamento già espresso con una precedente sentenza, la n. 18773/2016, escludendo ancora una volta che per il riconoscimento delle lesioni di lieve entità sia sempre indispensabile l'accertamento strumentale

Secondo la Corte di Cassazione è invece importante che le varie patologie siano accertate in modo rigoroso ed obiettivo dal medico legale, del quale si ribadisce il ruolo "insostituibile", in conformità alle "leges artis" (osservanza delle regole relative all'arte o professione esercitata) perché l'accertamento medico non può essere imbrigliato con un vincolo probatorio che, se fosse posto per legge, potrebbe portare a dubbi non infondati sulla sua incostituzionalità dato che il diritto alla salute è un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione e che quindi la prova dell'esistenza delle lesioni deve essere conforme a criteri di ragionevolezza.

Ferma restando quindi l'affermazione generale che la prova delle lesioni può prescindere dall'accertamento strumentale, vi sono anche patologie che, per la natura modesta o lieve della lesione, trovano nell'esame strumentale la possibilità concreta circa la prova decisiva della sua esistenza.

E' il caso, ad esempio, della lesione al rachide cervicale, volgarmente definito "colpo di frusta": è evidente che il medico legale non può limitarsi a riscontrarla solo in base alla dichiarazione soggettiva riferita dal paziente (situazione dolorosa più o meno accentuata) perché tale situazione non è oggettivamente verificabile. In questi casi l'accertamento strumentale potrà essere "con ogni probabilità" la prova decisiva, fermo restando, il ruolo insostituibile della visita medico legale e dell'esperienza clinica dello specialista.  

Ricordiamo che l'introduzione dei commi 3-ter e 3-quater dell'art. 32 del D.L. del 2012, inseriti poi nella Legge n. 27 del 2012 aveva modificato in parte il sistema risarcitorio dell'art. 139 del Codice delle Assicurazioni ( D. Lgs. N.209 del 2005). In particolare, il comma 3-ter disponeva che "In ogni caso,le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente". Mentre il comma 3-quater aggiungeva che "il danno alla persona di lieve entità di cui all'art. 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione". Con la recente Legge n.124 del 4 agosto 2017 veniva riscritto il testo dell'art. 139, inserendo il seguente testo: "In ogni caso, le lesioni di lieve entità', che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente." 

Come già detto, con questa sentenza la Corte di Cassazione si richiama alla precedente sentenza del 2016: "Ragione per cui quella sentenza è pervenuta alla conclusione che anche alla luce della norma sopravvenuta (che richiede un accertamento clinico strumentale obiettivo) i criteri di accertamento del danno biologico non sono - "gerarchicamente ordinati tra loro ma da utilizzarsi secondo le leges artis" - in modo da condurre ad una - "obiettività dell'accertamento stesso, che riguardi sia le lesione che i relativi postumi (se esistenti)"- " 

La Corte, sempre nel testo della sentenza, sottolinea alcune precisazioni tra le quali la seguente: " Il rigore che il legislatore ha dimostrato di esigere – che, peraltro, deve caratterizzare ogni tipo di accertamento in tale materia – non può essere inteso, però, come pure alcuni hanno sostenuto, nel senso che la prova delle lesioni debba essere fornita esclusivamente con l'accertamento clinico strumentale; come già avvertito la citata sentenza n. 18773 del 2016, infatti, è sempre e soltanto l'accertamento medico legale svolto in conformità alle leges artis a stabilire se la lesione sussista e quale percentuale sia ad essa ricollegabile. E l'accertamento medico non può essere imbrigliato con un vincolo probatorio che, ove effettiavemente fosse posto per legge, condurrebbe a dubbi non manifestamente infondati di legittimità costituzionale, posto che il diritto alla salute è un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione e che la limitazione della prova della lesione del medesimo deve essere conforme a criteri di ragionevolezza.

La norma positiva, ad avviso del Collegio, non va interpretata in questo modo, bensì nel senso, come detto, di imporre un accertamento rigoroso in rapporto alla singola patologia, tenendo presente che vi possono essere situazioni nelle quali, data la natura della patologia e la modestia della lesione, l'accertamento strumentale risulta, in concreto, l'unico in grado di fornire la prova rigorosa che la legge richiede. Tale possibilità emerge in modo palese nel caso in esame, nel quale si discuteva di una classica  patologia da incidente stradale, cioè la lesione del rachide cervicale nota volgarmente come colpo di frusta. E' evidente che il c.t.u. non può limitarsi, di fronte a simile patologia, a dichiararla accertata sulla base del dato puro e semplice – e in sostanza non verificabile -  del dolore più o meno accentuato che il danneggiato riferisca; l'accertamento clinico strumentale sarà in simili casi, con ogni probabilità, lo strumento decisivo che consentirà al c.t.u., fermo restando il ruolo insostituibile della visita medico legale e del'esperienza clinica dello specialista, di rassegnare al giudice una conclusione scientificamente documentata e giuridicamente ineccepibile, che è ciò che la legge attualmente richiede."

Viene pertanto ribadito che, fermo restando che in alcuni casi l'accertamento strumentale potrà essere probabilmente uno strumento decisivo, questo non significa che la prova delle lesioni debba essere fornita esclusivamente dall'accertamento strumentale, essendo sempre e soltanto l'accertamento medico legale svolto in conformità alle leges artis a stabilire se la lesione sussiste e quale percentuale sia ad essa ricollegabile.

 



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