Franchising: la corretta distribuzione è sempre un dovere dell'affiliante
Il Tribunale di Milano ha recentemente preso in esame un contratto di franchising nel quale non era prevista alcuna esclusiva di zona da parte del franchisor (affiliante) che aveva concesso l'apertura di un nuovo punto vendita proprio vicino a quello di un altro suo franchisee (affiliato).
La legge 129/2004 che regolamenta il contratto di franchisor non prevede la cosiddetta "esclusiva di zona" come un elemento essenziale del contratto. Questa clausola, normalmente a favore dell'affiliato, può anche non essere inserita nel contratto e quindi non fare parte delle obbligazioni dell'affiliante.
Pur tuttavia, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 2648 del 2017, ha stabilito che anche laddove non sia prevista l'esclusiva di zona a favore dell'affiliato, il franchisor deve comunque realizzare la sua rete di punti vendita (di prodotti o servizi) in applicazione del principio generale di buona fede, senza creare sovrapposizioni o concentrazioni irrazionali che possono creare difficoltà all'affiliato.
Nello specifico, il Tribunale di Milano ha evidenziato che anche in mancanza di un'esclusiva territoriale concessa dal contratto, costituisce una corretta prassi commerciale quella di studiare la distribuzione dei punti vendita al fine di evitare conseguenze dannose o pregiudizievoli a danno degli affiliati.
Questa sentenza stabilisce pertanto che una scorretta distribuzione territoriale degli affiliati può rappresentare comunque una violazione del principio generale di collaborazione e buona fede nell'esecuzione del contratto di franchising.
Alla luce di questa nuova sentenza, sarà quindi necessario, da parte del franchisor che intenda concedere l'apertura di un nuovo punto vendita in una zona troppo vicina a quella già concessa ad un altro affiliato, richiedere il preventivo assenso di quest'ultimo.
Ricordiamo che il contratto di franchising di Tutelarisarcimenti.it prevede l'individuazione di una zona di rispetto o di esclusiva a favore dell'affiliante che sarà concordata assieme, prima della sottoscrizione.