La “rivalsa del datore di lavoro” è il risarcimento o rimborso delle somme che i datori di lavoro, aziende, società, professionisti, pagano a favore di un loro dipendente anche in assenza dello stesso a causa di lesioni subite per responsabilità di terzi come ad esempio il classico incidente stradale.
Il dipendente infortunato, pur essendo assente dal lavoro per il periodo di inabilità lavorativa, ha diritto a prestazioni economiche, come la conservazione della retribuzione, da parte di enti quali INAIL (infortunio avvenuto durante il periodo di lavoro o nel tragitto casa lavoro e viceversa) o INPS. Pur tuttavia le prestazioni degli enti previdenziali non coprono tutte le spese che il datore di lavoro deve comunque sostenere a favore del lavoratore assente. Tra queste figurano ad esempio i ratei per la tredicesima (o quattordicesima laddove prevista dal contratto di lavoro), i contributi previdenziali, i premi di produzione, il TFR ecc. . In questo caso siamo di fronte ad una situazione, per così dire anomala, per la quale il datore di lavoro deve comunque sostenere delle spese a favore del lavoratore senza però poter usufruire della sua prestazione lavorativa. Infatti il dipendente non può svolgere il lavoro per il quale viene retribuito a causa di un danno subito per responsabilità di terzi e il datore di lavoro viene privato della possibilità di avvalersi dell’ attività lavorativa del dipendente dovendone però sostenere alcuni costi non coperti dagli enti previdenziali.
La Corte di Cassazione già nel 1988 con sentenza delle Sezioni Unite ha sancito il diritto del datore di lavoro ad essere risarcito di queste spese. Chi è tenuto a risarcirle? E’ tenuto a risarcirle il responsabile civile (colui che per sua responsabilità che ha procurato le lesioni al dipendente) o la Compagnia di assicurazione tenuta a risarcire i danni come nel caso di incidente stradale.
In caso di sinistro stradale la richiesta di risarcimento dovrà essere “quantificata” secondo le varie voci che compongono generalmente la busta paga e verrà indirizzata alla Compagnia di assicurazione del responsabile civile o del veicolo condotto dallo stesso lavoratore o sul quale viaggiava in qualità di trasportato a secondo delle procedure previste dalla normativa vigente.