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Sentenza Cassazione n.18773 / 26 settembre 2016

Finalmente una buona notizia per i danneggiati da sinistri stradali




Una pronuncia per molti aspetti "rivoluzionaria" che va nella chiara direzione di un forte e maggiore riconoscimento dei diritti dei danneggiati da sinistro stradale. Così si potrebbe definire la recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 18773 del 26 settembre 2016) che entra nel merito della questione concernente il tanto discusso Decreto legge n. 1 del 2012 (convertito in legge 27/2012) che sembrava escludere il risarcimento delle invalidità cosiddette "micropermanenti" in mancanza di esami strumentali che ne comprovassero l'esistenza. Una norma molto controversa, ritenuta da molti e a buona ragione, l'ennesimo "regalo" alle Compagnia di assicurazione da parte di una politica troppo spesso allineata più agli interessi dei poteri forti che non alla difesa dei diritti degli assicurati e dei consumatori.

Infatti l'art. 32 del Decreto Legge, con i commi 3-ter e 3-quater introduceva in termini quantomeno contraddittori e superficiali, il principio secondo il quale l'invalidità permanente di lieve entità (fino a 9 punti di percentuale) derivante da incidente stradale non poteva essere risarcita in mancanza di esami strumentali (diagnostica per immagini) . La norma mirava ovviamente ad eliminare ogni risarcimento dei cosiddetti "colpi di frusta", rendendo di fatto impossibile provare l'effettiva lesione in mancanza di tali esami ed introducendo anche una chiara ed iniqua disparità di trattamento nei confronti delle donne in gravidanza alle quali è precluso sottoporsi a radiografie e che proprio per la loro particolare condizione si vedevano negare il diritto, riconosciuto ad altri, di ottenere un giusto risarcimento. 

La sentenza in questione, nel caso concreto, fa riferimento al danno biologico temporaneo, ma i principi enunciati entrano senza dubbio nel merito delle norme relative al risarcimento del danno biologico permanente di lieve entità . Nel prendere in esame due sentenze dei Giudici di primo e secondo grado che avevano escluso il risarcimento di lesioni personali lievi, la Corte di Cassazione ha rivisto l'interpretazione delle norme sopra citate, riconoscendo dignità e valore al danno alla salute che non può trovare limitazioni o disconoscimento in base ai diversi possibili criteri di accertamento. Il risarcimento quindi è sempre dovuto, secondo la Cassazione, anche in presenza di lesioni fisiche non accertate strumentalmente, ma attraverso l'esame obiettivo da parte del medico legale.

La Corte, a tale riguardo, specifica che i criteri di accertamento e di valutazione tipici della medicina legale, (visivo, clinico e strumentale) non devono essere considerati gerarchicamente ordinati tra loro né devono essere presenti tutti assieme tanto che l'esclusione di uno di loro ed in particolar modo l'esame strumentale, possa portare al disconoscimento del danno biologico permanente e quindi del risarcimento.

Dice la Corte:  "Invero, il citato comma 3-quater dell'art. 32, così come il precedente comma 3-ter, sono da leggere in correlazione alla necessità(da sempre viva in siffatto specifico ambito risarcitorio), predicata dagli artt. 138 e 139 cod. ass. (che, a tale riguardo, hanno recepito quanto già presente nel 'diritto vivente'), che il danno biologico sia 'suscettibile di accertamento medico-legale', esplicando entrambe le norme (senza differenze sostanziali tra loro) i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina-legale (ossia il visivo-clinico-strumentale, non gerarchicamente ordinati tra loro, né unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo le leges artis), siccome conducenti ad una 'obiettività'dell'accertamento stesso, che riguardi sia le lesioni, che i relativi postumi (se esistenti)."

Con tale pronuncia si stabilisce (o si ristabilisce per meglio dire) che è compito esclusivo del medico legale accertare l'esistenza delle lesioni ed i conseguenti postumi invalidanti, attraverso una valutazione effettuata nel rispetto dei criteri della dottrina medico legale e secondo gli studi e le competenze che gli appartengono. 

Sulla stessa questione erano intervenute anche altre pronuncie giurisprudenziali che nel corso degli ultimi anni avevano riconosciuto la risarcibilità del danno biologico anche in assenza dell'accertamento strumentale.

A questo proposito vale la pena di riportare la massima contenuta nella sentenza del Giudice di Pace di Padova n. 345/2014 : “Si escluderebbe quindi la risarcibilità di danni alla salute effettivamente provati, in base all’esclusivo criterio di discriminazione delle modalità di accertamento utilizzate. Siffatta interpretazione appare illogica, arbitraria e strumentale, oltre che contraria a plurimi principi della Carta Costituzionale: illogica, giacché consente la risarcibilità anche in assenza di esame strumentale del danno alla salute più lieve e transeunte, quale ad esempio quello temporaneo, escludendo quello più grave, come quello permanente; arbitraria e strumentale, perché appare all’evidenza finalizzata ad escludere talune tipologie di danno fisico, meno suscettibili per loro natura di accertamento strumentale, tipologie ‘singolarmente’ coincidenti con quelle di maggior frequenze nelle vertenze promosse in sede di RCA; evidentemente contraria a svariati principi fondamentali della Carta Costituzionale, riassumibili quantomeno sotto il profilo di violazione dell’art 3 Cost, dell’art. 32 Cost. e dell’art. 24 Cost.”

Finalmente, si può dire, viene restituita una giusta tutela ai danneggiati da sinistro stradale dopo vari e ripetuti interventi legislativi tutti finalizzati a limitare i risarcimenti del danno alla persona con la motivazione che un maggiore risparmio da parte delle Compagnie di assicurazione avrebbe portato ad una riduzione dei premi delle polizze. Motivazione del tutto sconfessata dal mercato assicurativo che, a fronte di una costante riduzione delle somme pagate a titolo dirisarcimenti, registra la stessa costante crescita del costo delle polizze.



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