Torna alla home
<< Prec :: Succ >>

Il diritto di accesso

14.02.2023 Uno strumento per capire se l'offerta è congrua e come è avvenuta la valutazione del danno




Il Codice delle Assicurazione private prevede, in caso di sinistro stradale, il diritto di “accesso agli atti” per quanto riguarda i documenti  in possesso delle Compagnie di assicurazione esercenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.  Sia l’art. 146 del Codice delle Assicurazioni private, che il Decreto ministeriale n. 191 del 2008 indicano modalità e termini per poter esercitare il diritto di accesso da parte di contraenti, assicurati e danneggiati, al termine del procedimento di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni.

L’accesso agli atti è quindi il modo per poter verificare se la proposta  o l’offerta di liquidazione dei danni subiti sia congrua oppure capire e valutare le motivazione per le quali sia stata negata. La richiesta può essere avanzata solo dopo il procedimento di valutazione e l’offerta di liquidazione.

Ma quali sono gli atti che sono soggetti all’accesso? I procedimenti valutazione, constatazione e liquidazione contenuti nel fascicolo del sinistro, compresi le denunce di sinistro, le richieste di risarcimento, i verbali delle Autorità intervenute sul luogo del sinistro, le dichiarazioni di eventuali testimoni con esclusione dei riferimenti anagrafici dei testimoni stessi, le perizie effettuate sui danni materiali, le perizie medico legali relative al richiedente e le quietanze di liquidazione.

Vi sono dei dati che non possono essere richiesti e che comunque le Compagnie di assicurazione non devono  far visionare, salvo casi particolari e sono quelli relativi ai dati sensibili di terzi come, ad esempio,  i  documenti medici di altre persone coinvolte nel sinistro.

Quando può essere esercitato il diritto di accesso agli atti? Dal momento in cui l’avente diritto riceve comunicazione dell’offerta di risarcimento o dei motivi per i quali si ritiene invece di negarla.

In caso invece di mancata offerta o di mancata comunicazione del diniego dell’offerta: 1) decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento se si tratta di danni a cose e se il modulo di denuncia è stato sottoscritto dai conducenti dei veicoli, 2) decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose, 3) decorsi novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se il sinistro ha causato lesioni personali o il decesso, 4) decorsi centoventi giorni dalla data di accadimento del sinistro.

Come si esercita il diritto di accesso? La richiesta va inoltrata in forma scritta con raccomandata A.R. indirizzata alla Sede legale o Direzione generale della Compagnia di assicurazione. (Il Decreto ministeriale n. 191/2008 prevede anche la possibilità di inviare la domanda scritta all’ufficio incaricato alla liquidazione del sinistro ovvero al punto vendita presso il quale è stato concluso il contratto di assicurazione). La richiesta deve contenere gli estremi che consentano l’individuazione dell’atto oggetto della richiesta e il riferimento all’interesse personale e concreto del soggetto interessato.

Quali sono i termini di tempo per l’accoglimento della richiesta? . La Compagnia di assicurazione deve dare riscontro alla richiesta entro 15 giorni dalla sua ricezione ed il procedimento di accesso deve concludersi entro 60 giorni. Eventuali irregolarità o incompletezza della richiesta devono essere comunicate dalla Compagnia di assicurazione entro  15 giorni dalla data della ricezione.  L’atto di accoglimento della richiesta deve essere comunicato per iscritto al richiedente entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta con la comunicazione dell’ufficio responsabile della trattazione del sinistro. Il rifiuto della richiesta di accesso deve essere comunicato entro 15 giorni dalla data di ricezione con le indicazioni delle motivazioni per le quali l’accesso è stato negato.

In caso di mancato accoglimento della richiesta o se il richiedente entro 60 giorni dalla richiesta non sia messo in condizione di prendere visione o avere copia degli atti richiesti, lo stesso può, nei successivi 60 giorni presentare reclamo all’IVASS che adotterà i provvedimenti opportuni nei confronti della Compagnia.



Per maggiori informazioni clicca qui


<< Prec :: Succ >>


Tutela Risarcimenti.it
by BRM SERVIZI S.r.l.s.

Via XXV Aprile 45
37053 CEREA
PIVA. 04391840230
Tel. 0442 320 881
N.Verde: 800 800 995
Fax. 0442 325 826
Email. info@tutelarisarcimenti.it

Cookie Policy
Questo sito è un prodotto Software Point