La persona trasportata che ha subito danni a seguito di incidente stradale ha sempre diritto al risarcimento, a prescindere dalla responsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro. Questa tutela nei confronti del terzo trasportato trova riferimento all'art. 141 del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. 209/05). Il terzo trasportato potrà in ogni caso rivolgere la sua richiesta di risarcimento sia per i danni materiali (rottura di oggetti come cellulare od orologio), che per i danni fisici, direttamente alla Compagnia di assicurazione del veicolo "vettore", cioè del veicolo sul quale era trasportato.
Non è necessario quindi capire quale dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro abbia la responsabilità o se vi sia un concorso di colpa, ma basterà dimostrare la propria qualità di "passeggero" ed il nesso causale tra il sinistro stradale e i danni riportati. Rispetto alla precedente normativa, questa è certamente una procedura più semplice ma che comunque rende consigliabile una consulenza ed una assistenza da parte di un professionista del risarcimento danni (patrocinatore stragiudiziale, infortunistica stradale) soprattutto nel caso di danni fisici in relazione ai quali sarà importante la verifica dei documenti medici (certificati Pronto Soccorso, visiste specialistiche, esami strumentali, ecc.) ed una valutazione (perizia) medico legale con conseguente quantificazione monetaria dell'entità del danno, che andrà a completare la richiesta di risarcimento.