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Fondo garanzia vittime della strada

Cos'è il Fondo di Garanzia e come opera

Quando accade un incidente e non è possibile identificare il veicolo responsabile per il risarcimento dei danni, ci si può rivolgere al Fondo di Garanzia Vittime della Strada.

Il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, operativo dal 1971, è gestito dalla Consap sotto vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico e sostanzialmente viene finanziato con una quota dei premi assicurativi versati dagli automobilisti alle varie Compagnie di assicurazione operanti in Italia.

La sua funzione principale è quella di provvedere al risarcimento dei danni subiti a causa di incidenti provocati da autovetture o natanti non identificati (come ad esempio  il conducente di autovettura che provoca l’incidente e poi fugge senza essere identificato) non assicurati o assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa. In questi casi infatti, il danneggiato si troverebbe in una situazione nella quale non c’è l’identificazione del soggetto responsabile del sinistro al quale chiedere il risarcimento del danno. 

Le diverse tipologie di sinistri per i quali può intervenire il Fondo di Garanzia si possono così riassumere in queste ipotesi:

Ipotesi A: veicoli o natanti non identificati, per soli danni alla persona. Per i danni alle cose il risarcimento è dovuto, ma con una franchigia di euro 500,00 e in caso di gravi danni alla persona.

Ipotesi B: veicoli o natanti non assicurati, per danni alla persona e alle cose (per quest’ultimi vi era una franchigia di euro 500,00 che però è stata abolita a seguito del decreto legislativo n.198 del 6/11/2007, pertanto anche i danni alle cose vengono risarciti integralmente)

Ipotesi C: veicoli o natanti assicurati con Imprese poste in liquidazione coatta amministrativa.

Ipotesi D: veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose.

Oltre a queste tipologie di sinistri, il Fondo provvede al risarcimento dei danni anche per i sinistri causati da veicoli spediti nel territorio italiano da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo e avvenuti nel periodo tra la data di accettazione della consegna e i 30 giorni successivi e per i sinistri causati da veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.

La liquidazione dei danni avviene a cura delle Imprese di assicurazione designate dall’IVASS per un  triennio.

Per i sinistri causati da veicoli non identificati è però necessario che vi siano delle “prove” dell’avvenimento e dei danni conseguenti al sinistro. E’ quindi sempre importante, per poter avviare la richiesta di risarcimento, fare denuncia all’Autorità Giudiziaria (es. Polizia, Carabinieri), produrre eventuali testimonianze di persone che hanno visto l’accadimento e fornire il certificato rilasciato dal Pronto Soccorso ed altri eventuali documentazioni mediche atte a comprovare il danno alla persona.

informazioni tratte dal sito della Consap

 



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